Art. 5.
(Sospensione del processo, mediazione e messa alla prova).

      1. L'articolo 27 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Sospensione del processo, mediazione e messa alla prova). - 1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, esclusivamente sulla base di un progetto di intervento e di mediazione elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
      2. Il progetto di intervento e di mediazione prevede, tra l'altro:

          a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

          b) gli impegni specifici che il minorenne assume;

          c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia minorile e dell'ente locale;

          d) il programma di mediazione e di riparazione, da affidare all'agenzia di mediazione;

 

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          e) il tempo presumibilmente occorrente e le previsioni di risultato;

          f) le modalità di coinvolgimento e di partecipazione della vittima.

      3. I servizi di cui al comma 1 informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del progetto e propongono, se necessario, modifiche di esso, anche relativamente alla durata. In caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni imposte o di esito negativo della mediazione o delle attività di riparazione per cause ascrivibili all'imputato, i servizi riferiscono al giudice proponendo, se opportuno, la revoca del provvedimento di sospensione.
      4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento, o un componente del collegio da lui delegato, può convocare davanti a sé l'imputato, la parte lesa e gli operatori dei servizi per ascoltarli in merito all'andamento o all'esito del progetto, senza formalità di procedura.
      5. Nel caso previsto dal comma 3, ultimo periodo, o all'esito della convocazione disposta ai sensi del comma 4, il giudice informa il pubblico ministero ai fini della proposizione di eventuali richieste da parte di questo ultimo. Il pubblico ministero può chiedere l'anticipazione dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, ultimo periodo, delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni».